DELIBERA 22 dicembre 2017 - Fondo sanitario nazionale 2017. Ripartizione tra regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanita' penitenziaria. (Delibera n. 122/2017). (18A02752)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 che al comma 1 dell'art. 39, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome;

Vista la legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le modalita' e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244 del 2007 sopra citata, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del medesimo decreto il quale prevede, al comma 1, che ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla sanita' penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2010, in 167.800.000 euro, nonche', al comma 2, che dette risorse finanziarie sono ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonche' dei flussi di accesso ai...

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