DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2019 - Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell'Arma dei Carabinieri. (19A06918)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;

Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni;

Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» ed in particolare i seguenti commi: «4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo: a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;

  1. all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui all'art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di assunzione. 5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta' di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.»;

    Considerato che i commi 4 e 5 dell'art. 3 della citata legge n. 56 del 2019 si applicano anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel quale si prevede che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonche' i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento...

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