DECRETO 5 marzo 2018 - Modifiche al decreto 9 maggio 2017, recante l'istituzione di una riserva per il finanziamento degli accordi di sviluppo, di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014. (18A01898)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto che prevede che l'istruttoria delle domande di agevolazioni relative ai contratti di sviluppo presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia (nel seguito «Agenzia»), in qualita' di Soggetto gestore, venga espletata, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, previa verifica della disponibilita' di risorse finanziarie;

Visto, altresi', l'art. 4, comma 6, del sopra...

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