DECRETO 23 gennaio 2019 - Determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2017 e provvisorio per l'anno 2018 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalita' di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere. (19A01735)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.a. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attivita', senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato contributo e' determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012...

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